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Ven, 3 Mag '24  10:00 > 11:30   Auto Mutuo Aiuto
Gruppo Auto-Mutuo-Aiuto Valdobbiadene
Riscoprirsi risorsa tra persone unite dallo stesso problema, partecipando ai Gruppi ...
Biblioteca di Valdobbiadene - sala Candiani, Via Piva 53, Valdobbiadene (TV)
Mer, 8 Mag '24  14:30 > 16:30   Incontri e presentazioni
Donne che si prendono cura
Un progetto scritto da donne per le donne, realizzato grazie al ...
Associazione ASAV, c/o distretto sanitario, Via Toniolo 2, Vedelago
Ven, 10 Mag '24  20:30 > 22:00   Auto Mutuo Aiuto
Gruppo Auto-Mutuo-Aiuto Altivole
Riscoprirsi risorsa tra persone unite dallo stesso problema, partecipando ai Gruppi ...
Centro Sociale, Via Roma 21, Altivole
Mer, 15 Mag '24  14:30 > 16:30   Incontri e presentazioni
Donne che si prendono cura
Un progetto scritto da donne per le donne, realizzato grazie al ...
Associazione ASAV, c/o distretto sanitario, Via Toniolo 2, Vedelago
Gio, 16 Mag '24  17:00 > 18:30   Caffe' Alzheimer
[CA Pedemontano] «Ti SOStengo. Un salvagente legale in un mare di dubbi»
Il Caffè Alzheimer è un servizio che la Casa di Soggiorno ...
Casa delle Associazioni, Via Campagna 46, Loria (TV)
Mer, 22 Mag '24  14:30 > 16:30   Incontri e presentazioni
Donne che si prendono cura
Un progetto scritto da donne per le donne, realizzato grazie al ...
Associazione ASAV, c/o distretto sanitario, Via Toniolo 2, Vedelago
Mer, 29 Mag '24  14:30 > 16:30   Incontri e presentazioni
Donne che si prendono cura
Un progetto scritto da donne per le donne, realizzato grazie al ...
Associazione ASAV, c/o distretto sanitario, Via Toniolo 2, Vedelago
Mer, 5 Giu '24  14:30 > 16:30   Incontri e presentazioni
Donne che si prendono cura
Un progetto scritto da donne per le donne, realizzato grazie al ...
Associazione ASAV, c/o distretto sanitario, Via Toniolo 2, Vedelago

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Statuto Associazione Alzheimer di Riese Pio X - Rev 4/10/1999

Articolo 1 - Denominazione e sede

L'“Associazione Alzheimer” -O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede legale in Riese Pio X (TV) Via Schiavonesca, è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopi di lucro, informata ai principi etici ed a quelli dettati dall’ordinamento giuridico dello Stato; svolge la propria attività nel settore sociale sanitario, conformemente alla Legge 11.08.91 n. 266 e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

È fatto divieto ai soci di svolgere attività diverse da quelle previste nello Statuto e nell’art.10 lettera a) del D. lgs. 04.12.97 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Le prestazioni erogate dagli aderenti all’Associazione medesima sono assolutamente gratuite.

L’Associazione è disciplinata dalla legge 266/91, dalle leggi regionali, dal presente statuto, dal regolamento, e dai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo Statuto è vincolante per i soci e deve essere interpretato in base all’art. 12 delle preleggi del codice civile e secondo le regole della interpretazione dei contratti.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 2 - Finalità

Sono finalità dell’Associazione:

  1. operare nel campo della assistenza e valorizzazione della persona, svolgendo attività di assistenza sociale e di sostegno a favore dei malati di Alzheimer e dei loro familiari divenendone un punto di collegamento e di coordinamento;
  2. informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia di demenza;
  3. stimolare la ricerca e per quanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
  4. tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica e una migliore legislazione;
  5. promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi, l’assistenza e per la formazione socio-sanitaria specializzata.

Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l’associazione:

  • promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell’ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
  • promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
  • formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
  • collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlative; allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o in istituzioni; alla elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell’evoluzione della malattia;
  • collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
  • promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolga il malato;
  • promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obbiettivi;
  • cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
  • opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

Articolo 3 - Soci

  1. Sono soci coloro che presentano domanda d’iscrizione. L’ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
  2. I soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi di legge.
  3. All’atto dell’iscrizione il socio deve prendere conoscenza delle norme statutarie e del regolamento dell’Associazione ed impegnarsi ad osservarle.
  4. Il socio ha i diritti di informazione e controllo previsti dalla legge e dallo statuto.
  5. Ogni socio, nell’ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa d’appartenenza, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.
  6. La domanda d’iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni socio. I numeri corrispondenti a soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.
  7. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di presentazione della domanda.
  8. I soci possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite. I soci sono eleggibili alle cariche associative, purché abbiano compiuto il 18° anno d’età, non prestino attività lavorativa come dipendenti dell’Associazione, non siano stati condannati per reati infamanti e non siano stati oggetto di gravi provvedimenti disciplinari in ambito associativo. Per l’elezione alle cariche associative è necessaria l’iscrizione a socio.
  9. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in base all’art. 2532 codice civile secondo comma.
  10. Ogni socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega scritta più di un altro socio maggiorenne. I soci minorenni possono essere rappresentati da chi esercita la patria potestà.
  11. Il socio non può dare adesione temporanea.
  12. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Presidente della stessa che le controfirma.
  13. L’importo della quota d’iscrizione, delle quote periodiche ed i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio Direttivo.
  14. In caso di comportamento antistatutario o contrario alle norme del vivere civile il Consiglio Direttivo può proporre l’allontanamento di un Socio. Tale provvedimento deve essere preso con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, con possibilità di appello alla assemblea e comunque al giudice ordinario.
  15. E’ garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per la approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 4 - Strutture

L’Associazione si articola in:

  • Assemblea;
  • Consiglio Direttivo;
  • Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Presidente.

Gli organi statutari agiscono nell’ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dall’Assemblea. Impegnano l’Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Articolo 5 - Assemblea

  1. L’Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa: è l’organo sovrano della associazione e si compone di tutti i soci.
  2. L’Assemblea discute e approva la relazione sull’attività svolta dal Consiglio anche sotto I’aspetto economico, programma l’attività futura con i conseguenti criteri di spesa, elegge gli organi associativi secondo le modalità fissate dal Regolamento.
  3. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
  4. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente statuto e dalle norme dell’eventuale regolamento.

Articolo 6 - Composizione e funzionamento

  1. La Assemblea è convocata con avviso scritto inviato con lettera o affisso in sede almeno 15 giorni prima della assemblea, contenente data, luogo, ora ed ordine del giorno almeno una volta all’anno e tutte le volte che ne faccia richiesta almeno 1/3 dei soci, o su richiesta del Consiglio Direttivo.
  2. I componenti in carica del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non sono soci.
  3. L’Assemblea discute e vota:
    1. la relazione morale del Consiglio;
    2. il bilancio consuntivo, dopo aver preso atto della relazione dei Revisori dei conti;
    3. il bilancio di previsione;
    4. il programma di politica associativa;
    5. I’elezione degli organi associativi, previa determinazione del numero dei Consiglieri, che dovrà essere con un numero minimo di sette membri e comunque con numero dispari;
    6. ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o fatto proprio dall’Assemblea a maggioranza;
    7. fissa i criteri di ammissione e di esclusione dei soci.
  4. La mancata approvazione della relazione morale o del bilancio consuntivo provoca l’immediata decadenza del Consiglio.
  5. Ogni Assemblea è validamente costituita:
    1. in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci;
    2. in seconda convocazione, decorso almeno un giorno dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.
  6. Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto il 18° anno d’età.
  7. L’Assemblea elegge: il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto, salvo che l’assemblea decida all’unanimità per il voto palese.
  8. L’Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto, come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali. In caso di votazione per scrutinio segreto, l’Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di fare la conta dei voti e di riferire alla stessa.
  9. Chi intenda porre la propria candidatura per l’elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo dovrà allegare all’avviso di convocazione dell’Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche. Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell’Assemblea.
  10. Proclamati gli eletti, il Presidente dell’Assemblea li convoca entro otto giorni per l’insediamento.
  11. Nel caso in cui un’Assemblea debba deliberare sull’accettazione di un ricorso da parte di un socio escluso, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, o di un Consigliere da lui delegato, nonché la difesa da parte del (dei) socio(i) escluso(i) per gravi motivi (non sono ammessi difensori), può decidere l’esclusione dell’associato per gravi motivi previo allontanamento, sia degli Organi che hanno provveduto alla esclusione che del (dei) socio(i) escluso(i).
  12. Il verbale di tutte le Assemblee verrà redatto dal Segretario, inserito nel libro dei verbali assembleari; è sottoscritto dal Presidente e viene depositato presso la sede dove è consultabile da parte di tutti i soci.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

  1. II Consiglio è costituito da un numero dispari di membri, (preferibimente cinque), eletti fra gli aderenti e dura in carica un triennio, elegge il Presidente, il Vicepresidente e conferisce ad altri consiglieri incarichi specifici, tra cui quelli di Segretario e di Amministratore. Tutti costoro compongono l’Esecutivo; possono essere revocati dalla assemblea con la maggioranza assoluta.
  2. II Consiglio Direttivo risponde direttamente alla assemblea, intrattiene rapporti con gli organismi pubblici e privati.
  3. II Consiglio conferisce gli incarichi tecnici secondo le specifiche competenze dei suoi componenti, che sono rieleggibili.
  4. II Consiglio è convocato dal Presidente con opportuno anticipo, con avviso recante l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido quando siano presenti tutti i Consiglieri.
  5. II Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ad esso possono partecipare esclusivamente i membri del consiglio stesso e, senza diritto di voto, i Sindaci e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione.
  6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha il compito di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.
  7. Alle riunioni del consiglio tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.
  8. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio sempre validamente costituito, in caso di parità di voti decide il Presidente della riunione.
  9. Il consigliere assente senza giustificato motivo per sei sedute consecutive è dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti.
  10. II Consiglio predispone ogni anno il rendiconto delle entrate e delle spese relative all’attività complessivamente prestata – distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali – ed il bilancio di previsione, corredati da una relazione accompagnatoria esplicativa dei contenuti e degli indirizzi futuri.
  11. Il Consigliere dimissionario o deceduto viene surrogato dal Consigliere supplente indicato nell’Assemblea. Ove i Consiglieri subentrati a decaduti o dimissionari giungano a rappresentare la metà più uno dei compenenti del Consiglio, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l’Assemblea per una nuova elezione. In caso di radiazione di un Consigliere, il Consiglio convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei Soci affinchè deliberi la nomina di un nuovo Consigliere.
  12. II Presidente deve convocare il Consiglio senza indugi.
  13. I conti annuali verranno sottoposti al Consiglio entro il 28 febbraio di ogni anno dal Tesoriere unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
  14. II Consiglio è responsabile di ogni spesa deliberata.
  15. Per gli interventi d’urgenza provvede I’Esecutivo entro i limiti concessi dal Consiglio e sempre nell’ambito della disponibilità; il relativo provvedimento dovrà essere ratificato dal Consiglio nella successiva riunione.
  16. Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.
  17. La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente e dal Segretario (della riunione stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma e lo fa firmare al Presidente (della riunione). Il registro verbali è depositato presso la Sede ed è consultabile da tutti i Soci.
  18. Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti, la competenza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
  19. Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico dei soci, la competenza spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Segretario del Consiglio Direttivo

  1. Si occupa del disbrigo delle faccende amministrative, in particolare:
    1. provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
    2. adempie a tutte le occorrenze burocratiche;
    3. redige e conserva i verbali delle assemblee;
    4. è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.
  2. Pur conservando la responsabilità, il segretario può essere aiutato nei suoi compiti da soci volontari.
  3. Il segretario deve essere socio.

Articolo 9 - Tesoriere e Cassiere

Si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità, dei rendiconti e si occupa della cassa e delle banche.

 

Articolo 10 - Presidente

  1. II Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nell’ambito territoriale di competenza. E’ eletto dalla assemblea fra i componenti a maggioranza assoluta dei voti. Compie gli atti giuridici che impegnano la associazione, presiede il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori. Dura in carica quanto il consiglio direttivo.
  2. Un mese prima della scadenza convoca il consiglio direttivo per la nomina del nuovo presidente.
  3. Convoca il Consiglio Direttivo e gli organi consultivi, adotta i provvedimenti d’urgenza indilazionabili, da sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo, che deve essere contestualmente convocato per la ratifica.
  4. II Presidente presiede il Consiglio e I’Esecutivo e fissa, d’intesa con questi, la periodicità delle riunioni ed il luogo delle stesse.
  5. Convoca l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l’attività della stessa.
  6. II Presidente ha la rappresentanza in Giudizio della Associazione ed interviene in sede giudiziaria a tutela dell’immagine della Associazione.
  7. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente secondo quanto previsto dal Regolamento.
  8. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

 

Articolo 11 - Revisori dei Conti o Collegio Sindacale

  1. Il Collegio dei Revisori dei Contiè eletto dall’Assemblea, svolge le funzioni previste dagli articoli 2403 e 2406 del Codice Civile, e quindi controlla l’amministrazione dell’Associazione :
    1. accerta la regolare tenuta della contabilità;
    2. vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi;
    3. redige apposita relazione da allegare al rendiconto, con cui viene espresso un parere di merito e di contenuto.
  2. II Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti che restano in carica per un triennio. Ogni componente è rieleggibile e può essere ricusato solo per giusta causa. Possono anche essere non soci.
  3. II Collegio elegge nel proprio seno il Presidente nella prima riunione di insediamento.
  4. II Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo della convocazione del Collegio.
  5. Non può assumere la carica di Revisore dei Conti colui che si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
  6. In caso di decesso, rinuncia, dimissioni o esclusione di un componente del Collegio subentra il supplente avente diritto per voto e/o età. Qualora non ci sia alcun Sindaco supplente disponibile, il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio Sindacale, convoca con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci affinché deliberi la nomina di un nuovo Sindaco. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso viene integrato nella prima Assemblea utile.
  7. La prestazione di Revisore dei Conti è svolta secondo le modalità previste dall’art. 2404 del Codice Civile, in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle mansioni svolte.
  8. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall’art. 2407 del Codice Civile.
  9. II Collegio si riunisce ogni qualvolta lo convochi il Presidente del Collegio o ne faccia richiesta almeno un Sindaco effettivo.
  10. II Collegio può partecipare senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
  11. II Collegio deve riunirsi almeno ogni tre mesi per controllare la cassa, i documenti contabili e la contabilità.
  12. Deve inoltre riunirsi per controllare i rendiconti annuali e per redigere la Relazione per I’Assemblea.
  13. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona. Anche in difetto di convocazione, il Collegio e comunque valido quando siano presenti tutti i Sindaci effettivi.
  14. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato da un altro Sindaco effettivo con le funzioni di Segretario; quest’ultimo ha il compito di redigere i verbali; in caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.
  15. Alle riunioni del Collegio tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire, salvo le assenze preventivamente giustificate.
  16. Ai membri del Collegio, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.
  17. Per la validità della riunione, è richiesta la presenza di almeno due Sindaci effettivi, ivi incluso il Presidente. Tutte le decisioni verranno prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto.
  18. II Collegio decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, avrà facoltà di decisione il Presidente della riunione.
  19. La bozza del verbale viene controfirmata dal Presidente (della riunione) e dal Segretario (della stessa). Appena possibile il Segretario riporta il verbale sull’apposito registro, lo firma e lo fa firmare al Presidente (della riunione). Il Libro Verbali è depositato presso la sede e può essere consultato da tutti i soci.
  20. Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.

Articolo 12 - Comitato scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato scientifico, a carattere consultivo, composto da un minimo di tre membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

I membri del Comitato scientifico (che possono essere anche non soci) devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell’ambito scientifico.

Il Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell’Associazione che partecipa ai loro lavori.

Articolo 13 - Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
    1. contributi degli aderenti;
    2. contributi di privati;
    3. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; 
    4. contributi di organismi internazionali;
    5. donazioni e lasciti testamentari;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni;
    7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    8. beni mobili, immobili e mobili registrati;
    9. quote associative;
    10. ogni altra entrata, ammessa ai sensi della Legge 266 /91
  2. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell’Associazione; l’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi che, obbligatoriamente, debbono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. E’ esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
  4. Le spese sostenute dai soci, nell’adempimento di specifici mandati ricevuti dal Consiglio, sono a carico del Consiglio stesso.
  5. L’Associazione deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle norme in vigore.
  6. Annualmente devono essere redatti : il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo, che devono essere depositati presso la sede dell’Associazione e consultabili da chiunque. I Bilanci vengono sottoposti alla assemblea per la approvazione; sono approvati con la maggioranza assoluta dei voti. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti.
  7. I bilanci sono trascritti nel libro verbali.
  8. L’esercizio sociale va dal 1 di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.
  9. I beni di proprietà della associazione sono ad essa intestati, sono inseriti nel libro inventari che resta depositato presso la sede ed è consultabile da tutti i soci.
  10. Le erogazioni e i lasciti (questi ultimi accettati con benificio di inventario) devono essere utilizzati in armonia con le finalità dell’associazione.
  11. Le quote associative sono intrasmissibili, salvo i trasferimenti a causa di morte e sono non rivalutabili.

Articolo 14 - Attività commerciali produttive marginali

Le Attività Commerciali Produttive Marginali, sono disciplinate dal D. M. del 25/05/95 e da suc cessive leggi in materia.

Articolo 15 - Durata dell’Associazione

  1. L’Associazione è a tempo indeterminato; il suo scioglimento può essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
  2. L’Assemblea, che delibera lo scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione, delibera inoltre la devoluzione ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n° 662/96, salva diversa destinazione imposta dalla legge dell’eventuale patrimonio.
  3. L’Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione viene convocata dal Consiglio.
  4. II Presidente e I’Esecutivo restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell’Associazione.

Articolo 16 - Modifiche dello statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con la presenza dei 3/4 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 - Dipendenti

La associazione può assumere dipendenti e giovarsi di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti della legge 266/91, i rapporti sono disciplinati dalla legge, da apposito regolamento e dal contratto collettivo.

I dipendenti ed i collaboratori sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 18 -Convenzioni

Le convenzioni con altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo con la maggioranza dei voti.
Le copie delle convenzioni sono conservate presso la sede e sono consultabili da chiunque.
Il Presidente stipula le convenzioni ed il consiglio direttivo delibera le modalità di attuazione.

Articolo 19 - Assicurazione

Gli aderenti sono assicurati contro malattie, infortuni e responsabilità civile nei confronti di terzi, a norma dell’art.4 della legge 266/91.

Articolo 20 - Responsabilità

La associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni derivanti da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati e può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.

Articolo 21 - Norme attuative

I testi dello Statuto associativo, entrano in vigore subito dopo la loro approvazione, vengono depositati presso la sede dell’Associazione e sono consultabili da chiunque.

Articolo 22 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i principi generali dell’ordinamento e la legislazione vigente.

 

 

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