
Con la sentenza n. 7943/2026, pubblicata lo scorso 20 maggio, la Seconda Sezione del Tribunale di Roma affronta un tema molto delicato e di grande rilevanza nel panorama del diritto sanitario e dell'assistenza sociale, aprendo nuovi scenari di interesse sia con riferimento alla nota questione della ripartizione degli oneri economici per le prestazioni socio-sanitarie erogate a pazienti con gravi patologie psichiatriche sia, soprattutto, riguardo all’ente tenuto alla restituzione delle quote pagate dall’assistito in RSA.
La vicenda
Il caso trae origine dal ricorso di un cittadino, affetto da una grave sindrome psichiatrica, che ha richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di compartecipazione alla retta per il suo ricovero presso una RSA ad alta intensità assistenziale. Il Tribunale, accogliendo integralmente la domanda, ha condannato la Regione alla restituzione degli importi, stabilendo principi cruciali in materia di legittimazione passiva dell'ente regionale, efficacia retroattiva dell’annullamento giudiziale di un atto amministrativo e qualificazione giuridica dell'azione di ripetizione.
Riconosciuta la legittimazione passiva della Regione
Uno dei primi e fondamentali snodi giuridici risolti dal giudice capitolino riguarda l'individuazione del soggetto passivamente legittimato a rispondere della pretesa restitutoria. La Regione convenuta aveva infatti eccepito il proprio difetto di legittimazione, sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere sulle Aziende Sanitarie Locali (ASL), in quanto dotate di personalità giuridica e relativa autonomia imprenditoriale.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, affermando che, malgrado la cd. "aziendalizzazione" delle ASL prevista dal D. Lgs. n. 502/1992, alla Regione permangono comunque compiti ineludibili di programmazione, coordinamento, vigilanza e, soprattutto, finanziamento del servizio sanitario. Tali funzioni implicano che la Regione divenga, come si legge nella motivazione, "il soggetto di diretta imputazione di rapporti attivi e passivi, in conseguenza della concreta prestazione dell’assistenza sanitaria"
La ripartizione dei costi e il ruolo dei LEA
Il cuore della controversia risiede nella corretta qualificazione delle prestazioni ricevute dal paziente e nella conseguente individuazione del soggetto tenuto a sostenerne il costo. Il Tribunale ha operato una meticolosa ricostruzione del quadro normativo, partendo dal D. Lgs. n. 502/1992 e passando per i decreti attuativi fondamentali: il DPCM 14 febbraio 2001 e il DPCM 29 novembre 2001 (istitutivo dei LEA).
Da tale disamina emerge una classificazione delle prestazioni basata sulla loro natura e sul grado di integrazione tra la componente sanitaria e quella sociale, per cui sono individuate:
- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: di competenza delle ASL e a loro totale carico.
- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: di competenza dei Comuni, con possibile compartecipazione dell'utente.
- Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria: caratterizzate dall'inscindibilità delle componenti, assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei LEA, con oneri interamente a carico del Fondo Sanitario.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio dirimente per stabilire se una prestazione debba essere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è quello della "inscindibilità" degli interventi (ex multis, Cass. Civ. n. 2038/2023). Se l'assistenza socio-assistenziale è strumentale e inscindibilmente connessa a un programma terapeutico personalizzato, l'intera prestazione assume connotazione sanitaria: ciò che rileva è la condizione del malato e la necessità di un trattamento sanitario che non può essere erogato separatamente dall'assistenza.
Nel caso di specie, il ricorrente era inserito in una struttura residenziale "ad alta intensità assistenziale (SRSR h. 24)" a causa di una grave patologia psichiatrica cronica, per cui la compartecipazione alla spesa, per il periodo di ricovero (da luglio 2017 a novembre 2019), da parte del paziente è stata ritenuta non dovuta.
Effetti dell’annullamento dell’atto amministrativo
ll punto di svolta della decisione è rappresentato dall'effetto caducatorio prodotto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 8608/2019, che ha di fatto annullato il DCA n. 562/15 su cui si fondava la partecipazione economica imposta al paziente per il ricovero. Il Tribunale di Roma ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui l'annullamento di un atto amministrativo a carattere normativo ha efficacia per tutti i soggetti dell'ordinamento ed in modo retroattivo. Questo significa che l'atto annullato si considera come mai esistito, privando di qualsiasi fondamento giuridico tutti i rapporti sorti su tale presupposto.
Azione di restituzione e prescrizione
Strettamente connessa al punto precedente è la qualificazione dell'azione e la determinazione del relativo termine di prescrizione. Gli entiresistenti avevano eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., tipica dei pagamenti periodici. Il Tribunale ha disatteso tale eccezione, riqualificando la domanda come azione di ripetizione di indebito oggettivo, o più precisamente, come azione generale di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Poiché l'annullamento ex tunc del DCA ha fatto venir meno la causa del debito, i pagamenti effettuati sono risultati privi di titolo, configurando un arricchimento ingiustificato per chi li ha percepiti, con relativo depauperamento per il paziente. A tale azione si applica, pertanto, il termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dal giorno in cui si è verificato l'arricchimento.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Roma n. 7943/2026, che ha visto la condanna alla restizione di oltre 12 mila euro a favore del paziente, si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a garantire la massima tutela del diritto alla salute, specialmente per i soggetti più fragili. Essa riafferma che gli oneri per prestazioni sanitarie complesse e integrate, necessarie per la cura di gravi patologie, devono gravare interamente sul Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dei principi costituzionali e dei LEA.
Focus operativo
Per coloro che si trovassero in una situazione analoga a quella trattata nella decisione in commento, alcuni consigli pratici:
- Analizzare la natura della prestazione - È fondamentale verificare, attraverso la documentazione medica e il piano assistenziale individualizzato (PAI), se il ricovero in struttura (RSA o altra residenza sanitaria accreditata) sia dovuto a una patologia che richiede prestazioni "ad elevata integrazione sanitaria", dove la componente sanitaria e quella assistenziale sono inscindibili.
- Verificare la base giuridica della compartecipazione - È opportuno richiedere alla struttura o all'ASL di indicare la norma (solitamente una delibera regionale) che impone il pagamento di una quota della retta, anche ai fini di una valutazione, necessariamente legale, di conformità alla legislazione nazionale (DPCM sui LEA).
- Ricercare eventuali pronunce di annullamento - Verificare se l'atto amministrativoche impone la compartecipazione sia stato impugnato dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato e, in caso affermativo, l'esito del giudizio. L'annullamento dell'atto fa venir meno l'obbligo di pagamento con effetto retroattivo.
- Rispettare i termini di prescrizione - L'azione di restituzione delle somme indebitamente versate si prescrive in dieci anni, per cui diventa cruciale agire entro tale termine, che decorre da ogni singolo pagamento effettuato.
- Conservare tutta la documentazione - È essenziale raccogliere e conservare scrupolosamente ogni documento utile a provare il diritto: cartelle cliniche, certificazioni mediche ed assistenziali, contratto di inserimento in struttura, tutte le fatture e le ricevute dei pagamenti effettuati.
- Rivolgersi ad esperti - Infine, sebbene nel caso di specie sia stata riconosciuta la legittimazione passiva della Regione, rimane pur sempre necessaria un’approfondita disamina, da parte di esperti in materia (avvocati, medici legali e specialisti) di ogni situazione concreta in modo da valutare sia la potenziale sostenibilità dell’iniziativa, che le strutture a cui eventualmente indirizzare la richiesta di restituzione delle rette non dovute.
Fonte: Soluzione RSA
Copyright: Tutti i diritti di testi o marchi inclusi nell'articolo sono riservati ai rispettivi proprietari.
Liberatoria: Questo articolo non propone terapie o diete; per qualsiasi modifica della propria cura o regime alimentare si consiglia di rivolgersi a un medico o dietologo. Il contenuto non rappresenta necessariamente l'opinione dell'Associazione Alzheimer OdV di Riese Pio X ma solo quella dell'autore citato come "Fonte". I siti terzi raggiungibili da eventuali collegamenti contenuti nell'articolo e/o dagli annunci pubblicitari sono completamente estranei all'Associazione, il loro accesso e uso è a discrezione dell'utente. Liberatoria completa qui.
Nota: L'articolo potrebbe riferire risultati di ricerche mediche, psicologiche, scientifiche o sportive che riflettono lo stato delle conoscenze raggiunte fino alla data della loro pubblicazione.















Associazione Alzheimer OdV