La donna era assistita in una struttura privata di Ancona. Respinto il ricorso dell’amministratrice di sostegno: non c’è un programma di cure personalizzato

Una retta da 2.670 euro al mese per assistere una malata di Alzheimer in una struttura protetta. La famiglia chiede che a pagare sia il Servizio sanitario nazionale. Ma il tribunale respinge la richiesta: il conto resta ai familiari. La decisione arriva dal Tribunale civile di Ancona che ha respinto la richiesta presentata dall’amministratrice di sostegno di una donna affetta da morbo di Alzheimer e ricoverata in una residenza protetta di Ancona. L’obiettivo era ottenere il rimborso delle rette versate, sostenendo che le prestazioni ricevute avessero natura sanitaria e quindi dovessero essere coperte dal sistema pubblico.
La storia comincia nel 2019, quando alla donna viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. Con il passare degli anni la malattia provoca un progressivo decadimento cognitivo. All’inizio l’assistenza viene garantita con il supporto di un centro diurno e con controlli neurologici periodici nelle strutture pubbliche. Con il tempo però la situazione peggiora. Nel maggio 2023 diventa necessario attivare un regime di assistenza continua, giorno e notte. Il problema è che non c’è subito posto in una Residenza sanitaria assistenziale convenzionata con il sistema pubblico.
Così la famiglia è costretta a cercare una soluzione privata. Nel luglio 2023 la donna viene ricoverata nella residenza protetta, con una retta di circa 2.670 euro al mese, interamente a carico dei familiari. Da qui nasce la causa. Secondo l’amministratrice di sostegno, le prestazioni ricevute dalla paziente non potevano essere considerate semplicemente assistenziali. La donna, non autosufficiente e affetta da una grave patologia neurodegenerativa, avrebbe ricevuto cure sostanzialmente sanitarie, strettamente legate all’assistenza quotidiana.
Per questo motivo, secondo la tesi portata in tribunale, i costi della degenza avrebbero dovuto essere sostenuti integralmente dal Servizio sanitario nazionale. Il tribunale però non ha condiviso questa ricostruzione. Perché la retta sia totalmente a carico della sanità pubblica, spiega la sentenza, è necessario dimostrare che esista un vero programma di cure personalizzato. Nel caso esaminato questa prova, secondo quanto ricostruito in giudizio, non è emersa.
Il ricovero, inoltre, è avvenuto con un contratto privato firmato direttamente con la struttura e, secondo il tribunale, in giudizio non è stata fornita la prova di una formale domanda di inserimento in regime convenzionato né del conseguente collocamento della paziente in graduatoria. In queste condizioni, sempre secondo il giudice, il rapporto resta di natura privatistica e i costi della degenza non possono essere trasferiti retroattivamente sulla sanità pubblica.
Fonte: Antonella Marchionni in Il Resto del Carlino - Ancona
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