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Regolamento del 12 Marzo 2002 per l'attuazione di alcuni articoli dello statuto

Art. 1 – Norma attuativa

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione, nel testo integrale redatto e/o con le modifiche apportate dall’Assemblea dei Soci.

Esso va a chiarire e/o definire le norme dello Statuto che si allega, facendone poi parte integrante.

Viene depositato presso la Sede dell’Associazione ed è consultabile dai Soci.

Art. 2 – Definizione articoli

Essi seguono la numerazione progressiva senza riferimento diretto al pari articolo dello Statuto. Gli articoli dello Statuto che sono ritenuti completi nella loro interezza del testo non verranno richiamati.

Art 3 – Dello Statuto – Soci

Ad integrazione delle norme da 1 a 13 dello Statuto si aggiunge che i soci possono essere: ordinari, simpatizzanti, sostenitori.

  1. Sono Soci ordinari coloro i quali versano all’Associazione la quota associativa annuale.
    1. La quota associativa viene proposta all’Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo in carica nell’Assemblea ordinaria annuale e da questi modificata e/o accettata con voto palese o segreto o comunque nella modalità che la stessa Assemblea dei Soci decida di darsi.
    2. La quota associativa va versata con le modalità che il Consiglio Direttivo indicherà e comunque non oltre il 28 Febbraio d’ogni anno (nota: per dare tempo al Consiglio Direttivo di deliberare l’Assemblea annuale dei Soci e far pervenire l’annuncio della stessa a tutti – scadenza 31 Marzo. A tale proposito nell’annuncio dell’assemblea si può aggiungere – sotto a tutto – la frase: la quota associativa può essere versata nel corso dell’Assemblea).
  2. Sono Soci simpatizzanti coloro che spontaneamente prestano la loro opera in aiuto ed affiancamento ai Soci che debbano svolgere attività varie in nome e per conto dell’Associazione. Non hanno l’obbligo del versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle assemblee dei Soci. Altresì hanno diritto al rimborso spese nel caso in cui siano chiamati ad oneri per conto dell’Associazione.
  3. Sono Soci Sostenitori colori i quali, condividendo le finalità dell’Associazione, decidono di fare donazione di beni o denaro alla stessa. La qualità di Soci sostenitori sarà attribuita dal Consiglio Direttivo. Verranno iscritti in un apposito registro Soci Sostenitori; verrà rilasciata loro la tessera di Socio Sostenitore; potranno partecipare alla vita associativa senza diritto di voto nelle assemblee e senza obbligo al versamento della quota sociale annuale.
  4. La richiesta di iscrizione all’Associazione può avvenire anche verbalmente. In tale caso, per la decorrenza, fa fede la data di rilascio della tessera.

Art. 4 – Art. 5 dello Statuto – Assemblee

…omissis….Si compone di tutti i Soci… in regola con il versamento della quota associativa annuale

….Vedi Art. 5 -

 Art. 5 – Art. 6 dello Statuto: composizione e funzionamento

…..omissis……

L’Assemblea validamente costituita nomina il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea tra i Soci presenti alla stessa, in regola con le norme dello Statuto e del Regolamento. La nomina degli stessi viene approvata con il voto palese dell’Assemblea stessa.

Il Presidente dell’Assemblea ha come compiti:

  1. di introdurre i lavori seguendo l’ordine del giorno;
  2. di moderatore negli interventi;
  3. di esprimere il suo pensiero, in qualità di Socio, ma non giudizi negli argomenti trattati;
  4. in caso di votazioni: con il Segretario dell’Assemblea e con gli eletti determina la data di convocazione, non oltre gli otto giorni, ed assiste alla nomina delle cariche in seno al Consiglio Direttivo;
  5. firma con il Segretario dell’Assemblea i verbali della Assemblea stessa ed il verbale di ratifica delle cariche.

Il Segretario della Assemblea ha il compito di verbalizzare quanto viene discusso negli interventi con particolare attenzione a quei punti, ai quali l’Assemblea stessa dà rilievo. Assiste il Presidente dell’Assemblea con l’ordine del giorno e nella convocazione degli eletti, quando ricorra l’Assemblea elettiva. Firma i verbali assembleari con il Presidente.

….. omissis …..

Art. 6 – Art. 7 dello Statuto - Consiglio Direttivo

Punti 1 – Si precisa che il numero cinque inserito tra le parentesi è di esempio e che il Consiglio Direttivo deve essere composto da un minimo di sette membri.

….. omissis …..

Art 7 – Art 9 dello Statuto - Tesoriere e Cassiere

….. omissis …..

Art. 8 – Art. 10 dello Statuto – Presidente

Punto 1 – Con il presente regolamento si dà interpretazione e chiarimento al secondo comma che così scrive: “ È eletto dalla assemblea fra i componenti a maggioranza assoluta dei voti” Si ricordi che lo Statuto all’Art. 7 – Consiglio Direttivo – punti 1 e comma 1 scrive: “ Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri, eletti fra gli aderenti e dura in carica un triennio, elegge il Presidente, il Vice – Presidente….omissis…..

Pertanto come norma di Regolamento si definisce che: - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, all’interno dei membri eletti dall’Assemblea dei Soci validamente costituita.

….omissis…. Punti 1 – comma 4 e 5

1° così scrive: Dura in carica quanto il Comitato Direttivo… leggasi: Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

1° così scrive: un mese prima della scadenza convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente….leggasi: un mese prima della scadenza del mandato convoca l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Punto 4 – così scrive: convoca l’Assemblea, su deliberazione del Consiglio, e coordina l’attività della stessa. Definizione e modifica: convoca l’Assemblea dei Soci su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Punto 6 – Il Vice – Presidente, su incarico e mandato del Presidente, lo sostituisce quando questo sia impossibilitato a svolgere normalmente le sue funzioni.

Art. 10 – Art. 16 dello Statuto – Modifiche dello Statuto

….omissis …..Chiarimento e modifica dell’art. come segue: Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Ordinaria dei Soci ed approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 – Assicurazione

I Soci ordinari ed i simpatizzanti che prestano attività di volontariato in nome e per conto dell’Associazione devono essere obbligatoriamente assicurati, mediante polizze di assicurazione a carico dell’Associazione, contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’Art 4 Legge 266/91 D.M. 14/02/92 integrato dal D.M. 16/11/92.

 

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